Una società e i suoi garanti si oppongono a un decreto ingiuntivo della banca. Il Tribunale riduce il debito ma condanna i garanti. In appello, i garanti eccepiscono tardivamente la nullità fideiussione omnibus per violazione delle norme antitrust, basandosi sui modelli ABI. La Corte d'Appello dichiara inammissibile il ricorso per la formazione del giudicato interno sulla validità della garanzia e per la tardività delle prove. La Cassazione conferma l'inammissibilità del ricorso. Gli ermellini chiariscono che, se una sentenza si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte efficacemente. Inoltre, la nullità fideiussione omnibus per intese anticoncorrenziali non può essere rilevata d'ufficio se mancano le prove tempestive dei presupposti di fatto, come la corrispondenza temporale con il provvedimento della Banca d'Italia del 2005. Vince la società di gestione crediti.
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