Un cliente ha ottenuto una sentenza che dichiarava la nullità delle clausole di anatocismo in contratti bancari, condannando la banca alla restituzione di oltre un milione di euro. L'Agenzia delle Entrate ha richiesto l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale sulla somma restituita, sostenendo che fosse soggetta a IVA. La Corte di Cassazione ha stabilito che le sentenze che dichiarano la nullità, anche parziale, di clausole contrattuali e ordinano la restituzione di somme indebitamente percepite, sono soggette all'imposta di registro in misura fissa. Il principio di alternatività IVA/Registro non si applica in questi casi di ripetizione dell'indebito, poiché manca una valida causa per il pagamento originario.
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