Una garante ha contestato la validità del pegno costituito su azioni e titoli a favore di una banca, lamentando l'illegittima vendita di titoli diversi da quelli originari e l'incameramento dei saldi di due conti correnti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena validità del pegno rotativo. I giudici hanno chiarito che la sostituzione dei titoli non richiede nuove formalità se prevista da un accordo scritto con data certa, purché avvenga entro i limiti del valore originario. Inoltre, la mancata iscrizione del vincolo nei registri non rende nullo il contratto tra le parti, ma ne esclude solo l'opponibilità ai terzi. Infine, è legittimo l'incameramento delle somme sui conti di transito, in quanto destinati esclusivamente a raccogliere i frutti dei titoli vincolati.
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