Una famiglia di agricoltori stipula nel 1989 un accordo per sciogliere la comunione tacita familiare, dividendo i beni tra i figli lavoratori e liquidando gli altri. Anni dopo, per formalizzare il trasferimento di un terreno, un fratello versa all'altro un assegno di 220.000 euro, concordando che non sarebbe stato incassato. Il fratello ricevente lo incassa comunque, scatenando la causa. Il convenuto eccepisce la nullità dell'accordo originario, qualificandolo come patti successori vietati dalla legge. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la validità dell'accordo del 1989. I giudici chiariscono che la divisione di beni già in comproprietà non costituisce violazione del divieto di patti successori. Di conseguenza, il fratello che ha incassato indebitamente l'assegno deve restituire l'intera somma.
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