Due garanti si oppongono a un decreto ingiuntivo da un milione di euro, eccependo la nullità della loro fideiussione omnibus poiché riproduceva lo schema ABI del 2003, sanzionato dall'Antitrust. La Corte d'Appello dichiara la nullità delle singole clausole anticoncorrenziali, ma salva il resto del contratto e nega la decadenza della banca. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei garanti. Gli Ermellini chiariscono che la nullità delle clausole non si estende all'intero contratto se non si prova la loro essenzialità. Inoltre, in presenza di una garanzia autonoma a prima richiesta, per evitare la decadenza semestrale prevista dalla legge è sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di avviare un'azione giudiziaria. I garanti perdono la causa e devono pagare le spese di giudizio.
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