Un laboratorio di analisi privato convenzionato ha contestato l'applicazione di uno sconto del 20% sulle tariffe dei servizi sanitari erogati negli anni 2010, 2011 e 2012. La struttura sosteneva che la norma statale del 2006, pensata per contenere la spesa pubblica, fosse efficace solo per il triennio 2007-2009. Di conseguenza, riteneva nulla la clausola contrattuale che applicava il taglio dei compensi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'autonomia contrattuale e sconto tariffario possono coesistere liberamente: se le parti firmano un contratto che richiama quella riduzione di prezzo, l'accordo rimane valido ed efficace. Non si tratta di una legge imposta dall'alto, ma di una scelta negoziale vincolante.
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