Due mutuatari hanno citato in giudizio un istituto di credito per un contratto di mutuo, contestando la presenza di anatocismo e un TAEG non corretto. Soccombenti in primo e secondo grado, hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, non per il merito della questione, ma per un vizio procedurale: i ricorrenti, pur avendo dichiarato di aver ricevuto la notifica della sentenza d'appello, non hanno depositato la relativa prova. Tale omissione ha impedito alla Corte di verificare il rispetto del termine breve di 60 giorni per l'impugnazione. La decisione sottolinea come il rigore procedurale e l'onere della prova siano elementi cruciali per l'ammissibilità di un ricorso.
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