Un istituto bancario ha promosso un'azione revocatoria per dichiarare inefficace la donazione di immobili effettuata da un garante alla moglie, avvenuta subito dopo la revoca dei crediti alla società garantita. Il garante ha contestato il debito eccependo la nullità totale della garanzia, sostenendo che fosse basata su una fideiussione schema ABI, vietata dalle norme sulla concorrenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei coniugi. I giudici hanno chiarito che la fideiussione schema ABI non comporta la nullità dell'intero contratto di garanzia, ma solo delle singole clausole anticoncorrenziali (nullità parziale), lasciando intatto l'obbligo di pagamento. Inoltre, il garante non può chiedere la restituzione di somme pagate dalla società se non ha effettuato versamenti personali. La donazione immobiliare resta quindi inefficace nei confronti della banca creditrice.
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