La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la nullità contratto revolving sottoscritto presso un rivenditore di auto non iscritto all'albo degli agenti finanziari. Poiché il credito revolving non è limitato all'acquisto del bene ma costituisce un'apertura di credito a tempo indeterminato, la sua promozione richiede requisiti professionali specifici, la cui mancanza rende il contratto nullo per violazione di norme imperative.
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