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D.Lgs. 374/1999

15 provvedimenti

Nullità carta revolving: il venditore non autorizzato
La Corte d'Appello conferma la nullità carta revolving sottoscritta tramite un venditore non iscritto all'albo degli agenti in attività finanziaria. Trattandosi di credito non finalizzato a un singolo acquisto, la legge impone l'intervento di intermediari qualificati. Il consumatore deve restituire solo il capitale al tasso legale.
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Nullità contratto carta revolving: sentenza Firenze
La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la nullità contratto carta revolving poiché il contratto era stato promosso da un negoziante non iscritto all'albo degli agenti in attività finanziaria. La decisione stabilisce che l'attività di intermediazione per linee di credito revolving è riservata a professionisti qualificati, rendendo nullo l'accordo sottoscritto in violazione di tali norme imperative.
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Nullità contratto carta revolving: guida legale
La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la nullità contratto carta revolving stipulato tramite un commerciante non iscritto negli appositi albi degli agenti finanziari. Poiché l'attività di intermediazione per prodotti non finalizzati è riservata a soggetti abilitati, la violazione di tale divieto rende nullo l'accordo. La sentenza tutela il consumatore contro pratiche bancarie irregolari.
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Nullità contratto revolving: intermediari non abilitati
La Corte di Appello ha confermato la nullità contratto revolving stipulato tramite un rivenditore non iscritto negli elenchi degli agenti in attività finanziaria. La decisione ribadisce che la promozione di carte revolving non beneficia delle deroghe previste per il credito finalizzato, rendendo il contratto nullo per violazione di norme imperative sulla riserva di attività professionale.
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Nullità contratto revolving: la guida alla sentenza
La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la nullità contratto revolving sottoscritto presso un rivenditore di auto non iscritto all'albo degli agenti finanziari. Poiché il credito revolving non è limitato all'acquisto del bene ma costituisce un'apertura di credito a tempo indeterminato, la sua promozione richiede requisiti professionali specifici, la cui mancanza rende il contratto nullo per violazione di norme imperative.
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Nullità contratto revolving: intermediari non iscritti
La Corte d'Appello ha confermato la nullità contratto revolving promosso da un fornitore di beni non iscritto all'albo degli agenti in attività finanziaria. La decisione sottolinea che l'attività di intermediazione per linee di credito rotativo è riservata a soggetti qualificati. Di conseguenza, il consumatore è tenuto a restituire solo il capitale ricevuto con interessi legali, escludendo costi e interessi contrattuali.
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Nullità contratto carta revolving: guida alla sentenza
La Corte d'Appello ha confermato la nullità contratto carta revolving sottoscritto presso un venditore al dettaglio non iscritto all'albo degli agenti finanziari. La decisione stabilisce che tale violazione di norme imperative comporta l'invalidità del rapporto, obbligando il cliente alla sola restituzione del capitale al tasso legale.
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Nullità contratto revolving: la tutela del consumatore
La Corte d'Appello ha decretato la nullità contratto revolving poiché stipulato tramite un negoziante non iscritto all'albo degli agenti finanziari. La sentenza riforma la decisione di primo grado, confermando la validità della mediazione collettiva e dichiarando il diritto del consumatore a restituire solo il capitale con interessi legali.
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Nullità carta revolving: guida al contratto nullo
La Corte d'Appello ha decretato la nullità carta revolving sottoscritta presso un venditore non autorizzato. Il provvedimento stabilisce che, trattandosi di un finanziamento e non di un semplice mezzo di pagamento, la distribuzione richiedeva l'iscrizione in albi professionali specifici, pena l'invalidità totale dell'accordo.
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Carta di credito revolving: quando il contratto è nullo
Il Tribunale ha dichiarato la nullità di un contratto di carta di credito revolving poiché collocato presso un punto vendita della grande distribuzione da personale non autorizzato. Tale violazione delle norme sulla riserva di attività finanziaria comporta il diritto del consumatore di restituire solo il capitale al tasso legale.
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Nullità carta revolving: firma presso negozianti
La Corte d'Appello ha decretato la nullità carta revolving in relazione a un contratto sottoscritto presso un punto vendita della grande distribuzione non abilitato. Basandosi sull'orientamento delle Sezioni Unite, i giudici hanno riconosciuto che la mancanza di iscrizione del venditore negli elenchi degli intermediari finanziari invalida l'accordo, limitando la restituzione del debito al solo tasso di interesse legale.
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Nullità contratto revolving: sentenza della Corte
La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione di primo grado, dichiarando la nullità contratto revolving promosso da un venditore al dettaglio non iscritto nell'albo degli agenti in attività finanziaria. La decisione si basa sulla violazione di norme imperative volte a prevenire il riciclaggio e proteggere i consumatori, stabilendo che il mutuatario deve restituire solo il capitale al tasso legale.
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Nullità carta revolving: la decisione della Corte
La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la nullità di un contratto per una carta revolving. Il contratto era stato promosso e concluso presso un negozio di elettrodomestici, un soggetto non autorizzato a svolgere attività di agenzia finanziaria. La Corte ha stabilito che la violazione di norme imperative rende il contratto nullo fin dall'origine. È stato inoltre respinto l'argomento della società finanziaria secondo cui la procura alle liti del consumatore era inesistente perché firmata con firma elettronica semplice. La decisione ribadisce la sussistenza dell'interesse del consumatore ad agire per la declaratoria di nullità, a prescindere dalla prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme. Questa sentenza consolida la tutela del consumatore nel settore del credito al consumo, in particolare per la nullità carta revolving.
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Nullità carta revolving: la decisione della Cassazione
Una recente sentenza della Corte di Appello di Firenze, confermando un orientamento della Cassazione, ha stabilito la nullità di un contratto di carta revolving promosso da un rivenditore non iscritto all'albo degli agenti in attività finanziaria. La decisione chiarisce che il collocamento di tali strumenti non rientra nelle deroghe previste per il credito finalizzato, determinando la nullità carta revolving per violazione di norme imperative. Di conseguenza, il consumatore è tenuto a restituire solo il capitale ricevuto con gli interessi legali.
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Lavoro subordinato: quando si configura? Il caso
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, riconoscendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per una dipendente di un'agenzia di money transfer. Nonostante la datrice di lavoro sostenesse si trattasse di un rapporto autonomo, i giudici hanno dato peso ai cosiddetti 'criteri sussidiari' come la continuità della prestazione, l'orario di lavoro fisso, l'uso di strumenti e credenziali aziendali e l'esercizio del potere gerarchico, ritenendoli decisivi per qualificare il rapporto come lavoro subordinato.
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