La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società garante, confermando la validità del recupero crediti avviato nei suoi confronti. La controversia riguardava una fideiussione omnibus e la presunta decadenza della banca dal diritto di escussione per mancata azione giudiziale entro sei mesi. I giudici hanno chiarito che, anche in caso di nullità parziale delle clausole ABI, una formale richiesta stragiudiziale di pagamento inviata al debitore e al garante è sufficiente a impedire la decadenza ex art. 1957 c.c., senza necessità di una causa in tribunale. Inoltre, la Corte ha stabilito che lo special servicer incaricato del solo recupero crediti non deve essere iscritto all'albo degli intermediari finanziari, obbligo che grava solo sul master servicer.
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