Una società concedente ha chiesto la restituzione di un capannone industriale a seguito del mancato pagamento dei canoni dovuti per un leasing immobiliare. Gli ex soci dell'impresa utilizzatrice hanno contestato la risoluzione del contratto, eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la presenza di interessi asseritamente usurari e la nullità della clausola di tasso minimo (cosiddetta opzione floor), considerata alla stregua di uno strumento finanziario derivato non pattuito chiaramente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei soci utilizzatori, confermando la piena validità della risoluzione contrattuale e l'obbligo di rilascio dell'immobile in favore della società concedente. I giudici hanno chiarito che il leasing non rientra tra i contratti finanziari soggetti a mediazione obbligatoria e hanno giudicato inammissibili le doglianze sul tasso usurario e sull'opzione floor.
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