Una recente sentenza della Corte di Appello di Firenze, confermando un orientamento della Cassazione, ha stabilito la nullità di un contratto di carta revolving promosso da un rivenditore non iscritto all'albo degli agenti in attività finanziaria. La decisione chiarisce che il collocamento di tali strumenti non rientra nelle deroghe previste per il credito finalizzato, determinando la nullità carta revolving per violazione di norme imperative. Di conseguenza, il consumatore è tenuto a restituire solo il capitale ricevuto con gli interessi legali.
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