Il Tribunale di Brescia dichiarava inammissibile la richiesta di un soggetto, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, volta a ottenere l'autorizzazione a lavorare e a trasferire la dimora. Il richiedente sosteneva di poter cambiare unilateralmente domicilio tramite semplice comunicazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno limita la libertà di circolazione. Di conseguenza, qualsiasi modifica del luogo di esecuzione della misura o allontanamento temporaneo, anche per motivi di lavoro, non può avvenire tramite comunicazione unilaterale. È sempre necessario un provvedimento autorizzatorio del giudice, subordinato alla sussistenza di gravi, urgenti e comprovate ragioni, per evitare di vanificare le esigenze di sicurezza pubblica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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