Un dipendente comunale subiva una misura cautelare per reati contro la pubblica amministrazione. L'ente locale riceveva notizia generica dell'arresto senza dettagli sui fatti. Solo dopo la condanna di primo grado, prodotta dal lavoratore, il datore avviava il procedimento, poi sospeso fino all'esito definitivo del processo penale. Conclusa la vicenda penale con condanna definitiva, l'ente irrogava il licenziamento disciplinare. Il lavoratore impugnava il recesso sostenendo la decadenza dei termini per tardività dell'avvio disciplinare rispetto al primo arresto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del dipendente, confermando la piena legittimità del recesso. I giudici hanno stabilito che il termine per contestare l'addebito decorre solo quando l'amministrazione dispone di notizie dettagliate e circostanziate, non bastando la mera informazione generica della misura cautelare.
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