Un Condannato per reati di corruzione, a seguito di patteggiamento, ha visto emettere un ordine di carcerazione senza la sospensione per accedere alle misure alternative alla detenzione. Ha contestato questa decisione, sollevando una questione di legittimità costituzionale sull'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, che limita l'accesso a tali benefici per i reati di corruzione. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha respinto la sua richiesta. Successivamente, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo è avvenuto perché al Condannato era già stata concessa la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, rendendo superflua la questione originaria sulla sospensione dell'ordine di esecuzione.
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