Una società si è vista negare l'utilizzo di un credito d'imposta per ricerca e sviluppo, con relative sanzioni, a causa di una modifica normativa che ha introdotto l'obbligo di un'autorizzazione preventiva ('nulla-osta'). La Corte di Cassazione, pur confermando che il credito non era utilizzabile in assenza del nulla-osta, ha accolto parzialmente il ricorso della società. La Corte ha stabilito che il giudice d'appello aveva errato nel non distinguere tra 'credito inesistente' e 'credito non spettante', una differenza cruciale per determinare la corretta sanzione. Il caso è stato rinviato per una nuova valutazione limitatamente all'aspetto sanzionatorio.
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