Una società immobiliare, dopo aver chiesto di accedere al concordato preventivo, rinuncia alla domanda. Nonostante ciò, sia un creditore che il Pubblico Ministero presentano istanza di fallimento. La società si oppone, sostenendo che la rinuncia al concordato avesse tolto al PM il potere di agire. La Cassazione ha respinto questa tesi, affermando un principio chiave: la legittimazione del PM all'istanza di fallimento, una volta acquisita la notizia di insolvența durante la procedura di concordato, non viene meno con la semplice rinuncia del debitore. Di conseguenza, il fallimento dichiarato è stato ritenuto valido.
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