Una creditrice ha chiesto la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale. L'imprenditore si è opposto, sostenendo che la notifica via PEC fosse invalida perché l'attività era cessata, che fosse decorso il termine di un anno dalla cessazione e di non aver superato le soglie di fallibilità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imprenditore. I giudici hanno chiarito che la notifica via PEC all'indirizzo ancora attivo è valida anche dopo la cessazione dell'attività. Inoltre, il termine di un anno per il fallimento decorre solo dalla cancellazione dal registro delle imprese, non dalla cessazione di fatto. Infine, spetta all'imprenditore dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità; non aver presentato le dichiarazioni dei redditi per alcuni anni rende impossibile tale prova, confermando la legittimità del fallimento.
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