La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30984/2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia fallimentare: il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento di un'impresa decorre dalla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, e non dal momento in cui l'attività è di fatto cessata. Nel caso di specie, una società e i suoi soci illimitatamente responsabili avevano impugnato la dichiarazione di fallimento sostenendo che la loro attività fosse terminata anni prima della formale cancellazione, rendendo tardiva l'istanza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che la formalità della cancellazione dal registro delle imprese è posta a tutela dell'affidamento dei terzi e che il ricorso in cassazione non può essere utilizzato per ottenere un riesame dei fatti già valutati dai giudici di merito.
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