La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della sospensione dal servizio per sei mesi, senza retribuzione, inflitta a una dipendente pubblica per assenza ingiustificata nel pubblico impiego. La lavoratrice si era assentata senza riprendere servizio dopo le ferie, adducendo un'esigenza familiare non specificata e una richiesta tardiva di proroga. La Suprema Corte ha ribadito che le norme legislative, come il D.Lgs. n. 165/2001, prevalgono sulle disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) in materia di sanzioni disciplinari. La condotta è stata ritenuta grave e intenzionale, giustificando la sanzione.
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