L'Azienda ha impugnato la sentenza che dichiarava illegittimo l'accordo aziendale istitutivo di una franchigia non retribuita sui tempi di viaggio dei dipendenti. I tecnici, privi di sede fissa, utilizzavano l'auto aziendale dotata di terminale per ricevere le istruzioni e geolocalizzarsi prima del primo intervento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il tempo di viaggio per raggiungere i clienti costituisce a tutti gli effetti orario di lavoro. I lavoratori, durante lo spostamento, sono infatti soggetti al potere direttivo del datore di lavoro e non possono disporre liberamente del proprio tempo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato il diritto dei dipendenti a ricevere le differenze retributive per le ore di viaggio precedentemente escluse dal computo. Il principio sancito tutela il tempo di viaggio come orario di lavoro per i lavoratori itineranti.
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