La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna condannata per il reato di ricettazione. L'imputata contestava la propria responsabilità, la misura della pena e il mancato riconoscimento del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva. I giudici hanno chiarito che i motivi di ricorso erano generici e ripetitivi rispetto all'appello. Inoltre, la motivazione della sentenza di secondo grado, che richiamava quella di primo grado, è stata ritenuta corretta e coerente. Infine, la Cassazione ha confermato il diniego della pena sostitutiva, giustificato dai numerosi precedenti penali della donna e dalla gravità del fatto. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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