L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento contro un'azienda, contestando l'uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da una società cartiera priva di reale struttura organizzativa. L'azienda ha impugnato gli atti, sostenendo la regolarità dei pagamenti e delle scritture contabili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando la legittimità degli accertamenti. I giudici hanno chiarito che, una volta forniti gli indizi di fittizietà dall'ufficio finanziario, spetta al contribuente dimostrare l'effettivo svolgimento delle transazioni. La semplice esibizione di fatture e pagamenti tracciabili non basta a superare la presunzione di falsità, poiché tali elementi sono spesso utilizzati proprio per mascherare la frode. Inoltre, è stato confermato il raddoppio dei termini per l'accertamento in presenza di violazioni penali tributarie.
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