Una socia impugna l'esclusione da una società per morosità, chiedendo il risarcimento dei danni. Dopo i primi gradi di giudizio, la controversia giunge in Cassazione. Prima della decisione, le parti depositano un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, accettato dalla controparte, con richiesta di compensazione delle spese. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Inoltre, chiarisce che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato. Questa sanzione, infatti, colpisce solo il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione e non può essere estesa per analogia.
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