La Corte di Cassazione ha stabilito che la modifica unilaterale del contratto di agenzia è illegittima se comporta un aggravio del lavoro per l'agente. Nel caso esaminato, un'azienda farmaceutica aveva aggiunto nuovi prodotti al portafoglio di un'agente, che si era rifiutata di accettare la variazione. La Corte ha chiarito che gli accordi collettivi di settore, che prevedono la possibilità di variazioni unilaterali, si riferiscono solo a riduzioni di lieve entità (zona, clienti, provvigioni) e non a modifiche qualitative o quantitative che aumentano la prestazione richiesta. Di conseguenza, il recesso dell'azienda è stato giudicato illegittimo, confermando il diritto dell'agente alle indennità di fine rapporto.
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