Due lavoratrici del settore scolastico rinunciano al ricorso contro il Ministero. Quest'ultimo non accetta la rinuncia ai fini del pagamento delle spese legali. La Corte di Cassazione, tuttavia, dichiara l'estinzione del processo. La Corte ha stabilito che la rinuncia, motivata da eventi successivi, giustifica la compensazione delle spese, obbligando ogni parte a pagare i propri avvocati. Viene inoltre chiarito che, in caso di estinzione del processo, non si applica il raddoppio del contributo unificato a carico di chi ha perso. La causa si chiude quindi senza vincitori né vinti e senza costi aggiuntivi per le lavoratrici.
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