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Mobilità Volontaria

48 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Procedura che consente a un dipendente pubblico di trasferirsi, su sua richiesta, da un'amministrazione a un'altra.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Inquadramento Dirigenziale: Mobilità Volontaria e Limiti per la PA
Una lavoratrice, già con mansioni dirigenziali presso un Ente Fiera, è passata alla Provincia. Ha chiesto l'inquadramento dirigenziale anche nella nuova amministrazione, basandosi su un accordo di conciliazione con l'Ente Fiera. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'inquadramento dirigenziale nel pubblico impiego, in caso di mobilità volontaria, non avviene automaticamente sulla base di mansioni svolte o accordi precedenti con l'ente di provenienza, ma richiede il superamento di un concorso e la valutazione delle qualifiche funzionali dell'ente di destinazione.
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Progressione economica orizzontale: no alla mobilità
Un dipendente pubblico trasferito per mobilità da un'Azienda Sanitaria Locale a un Comune è stato escluso dalla selezione per la progressione economica orizzontale. L'amministrazione comunale ha motivato l'esclusione evidenziando il mancato rispetto del requisito di tre anni di permanenza nel comparto degli enti locali, previsto dal contratto integrativo decentrato. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento sostenendo il diritto al computo dell'anzianità maturata presso la struttura sanitaria di provenienza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la mobilità protegge lo stipendio maturato ma non trasferisce il diritto ad avvalersi della pregressa anzianità per ottenere miglioramenti di carriera. L'ente di destinazione può premiare l'esperienza maturata alle proprie dipendenze.
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Mobilità volontaria: cambio ente senza perdere lo stipendio
Un dipendente pubblico transitava tramite mobilità volontaria da un ente locale a un'agenzia fiscale. L'ente di destinazione attribuiva al lavoratore una posizione economica inferiore a quella maturata presso l'amministrazione di provenienza, escludendo le progressioni economiche già acquisite. La Corte di Cassazione ha confermato i precedenti gradi di giudizio, rigettando il ricorso dell'agenzia. I giudici hanno stabilito che la mobilità volontaria realizza una cessione del contratto di lavoro che tutela la conservazione dell'anzianità, dell'inquadramento e del trattamento retributivo. Il passaggio non può penalizzare il dipendente privandolo dei livelli economici già raggiunti. Di conseguenza, l'amministrazione ricevente deve riconoscere la posizione economica corrispondente a quella maturata in precedenza, pagando le relative differenze retributive e le spese legali.
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Mobilità Volontaria: Quando la Domanda Successiva Non Prevale
La Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti della mobilità volontaria del personale sanitario. Il caso riguardava una Lavoratrice trasferita in un'Azienda Sanitaria e un'altra Lavoratrice che contestava il trasferimento, sostenendo che le sue domande di mobilità precedenti non erano state considerate. La Cassazione ha stabilito che l'amministrazione deve valutare le domande di mobilità man mano che si presentano, senza aspettare la fine dell'anno solare. Ha annullato la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto tempestiva la domanda successiva, riaffermando la validità del trasferimento originario.
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Mobilità volontaria: licenziamento privato per ente pubblico economico
Un lavoratore, trasferito tramite mobilità volontaria da un Comune a un Consorzio (CISI), è stato licenziato per soppressione del posto. Il Tribunale di Napoli aveva rigettato il ricorso, ma la Corte d'Appello aveva dichiarato il licenziamento illegittimo, qualificando il CISI come ente pubblico non economico e applicando la disciplina del pubblico impiego. La Corte di Cassazione ha cassato questa decisione. Ha stabilito che la mera concessione di servizi a terzi non esclude la natura di ente pubblico economico di un consorzio, se scopi e fonti di entrata sono imprenditoriali. Pertanto, la mobilità volontaria nel pubblico impiego verso un ente economico comporta l'applicazione del diritto privato al rapporto di lavoro, rendendo legittimo il licenziamento ex art. 2118 c.c.
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Mobilità nel pubblico impiego: no al taglio dello stipendio
Una lavoratrice otteneva il trasferimento presso una nuova Agenzia pubblica tramite la procedura di mobilità. L'ente di destinazione le riconosceva un inquadramento economico base (F1), ignorando lo scatto economico superiore (F2) già maturato presso l'ente di provenienza. La dipendente contestava il declassamento retributivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico. I giudici hanno confermato che la mobilità nel pubblico impiego costituisce una cessione del contratto a tutti gli effetti. Di conseguenza, l'ente cessionario deve garantire l'invarianza del trattamento economico e riconoscere le progressioni economiche orizzontali già acquisite dal lavoratore.
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Avvocato Escluso: Requisiti di Mobilità Non Corrispondenti all’INPS
Una Lavoratrice, avvocato in un ente locale, ha cercato di partecipare a una procedura di mobilità volontaria indetta dall'INPS per coprire posti di avvocato dipendente. L'INPS l'ha esclusa per mancanza dei requisiti di mobilità, specificamente la qualifica funzionale. Dopo un iniziale accoglimento in primo grado, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo che la Lavoratrice non avesse la qualifica richiesta. La Cassazione ha dichiarato il ricorso della Lavoratrice inammissibile. La Corte ha stabilito che la Lavoratrice non aveva contestato adeguatamente la ragione principale della sua esclusione, ovvero la non corrispondenza della sua qualifica funzionale con quella richiesta dal bando.
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Assegno ad personam per mobilità: calcolo e limiti
Un ex segretario comunale ottiene il trasferimento presso un Ministero tramite mobilità volontaria. Il dipendente rivendica il corretto calcolo dell'assegno ad personam per mobilità per tutelare il proprio trattamento economico. Il contenzioso riguarda le voci da includere nella base di calcolo, come l'indennità di segreteria convenzionata e la retribuzione di posizione, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria sui crediti arretrati. La Corte di Cassazione conferma che l'indennità di segreteria convenzionata fa parte dell'assegno perché fissa e continuativa. I giudici escludono invece la retribuzione di posizione pregressa poiché il dipendente percepisce già la corrispondente indennità ministeriale. Infine, la Suprema Corte accoglie il ricorso del Ministero sul divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, rinviando la causa per il ricalcolo degli accessori.
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Mobilità volontaria: nessun passaggio automatico per il candidato
Un dipendente pubblico ha partecipato come unico candidato a una procedura di mobilità volontaria per un posto dirigenziale presso un Comune. L'ente locale lo ha dichiarato inidoneo a causa del mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto nel colloquio orale selettivo. Il lavoratore ha impugnato l'esclusione, sostenendo che l'assenza di concorrenti imponesse l'assunzione automatica senza valutazioni d'idoneità. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda del dipendente e accolto il ricorso dell'ente pubblico. I giudici hanno chiarito che l'ente mantiene la discrezionalità di verificare le reali competenze professionali mediante colloquio e soglie minime di punteggio anche in presenza di un solo candidato.
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Mobilità volontaria nel pubblico impiego: no al declassamento
Un dipendente pubblico è passato per mobilità volontaria nel pubblico impiego dall'Università all'Agenzia delle Dogane. L'amministrazione di destinazione lo ha inquadrato in una fascia retributiva inferiore (F3 anziché F4) rispetto a quella corrispondente alla sua qualifica di provenienza. Il lavoratore ha fatto ricorso per ottenere il corretto inquadramento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'amministrazione, confermando che il passaggio diretto configura una cessione del contratto di lavoro. Questo comporta il trasferimento del rapporto mantenendo immutati gli elementi essenziali, inclusa la posizione economica acquisita. La Suprema Corte ha chiarito che l'inquadramento deve rispettare la corrispondenza delle qualifiche per evitare dequalificazioni professionali, rendendo irrilevante l'eventuale firma di un contratto individuale con un inquadramento inferiore.
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Mobilità volontaria: no al declassamento del dipendente pubblico
Una lavoratrice, originariamente impiegata presso un Comune con inquadramento in Area C (posizione C2), si trasferisce presso l'Agenzia delle Dogane tramite mobilità volontaria. L'amministrazione di destinazione la inquadra in una fascia retributiva inferiore (F3 anziché F4). La lavoratrice agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello accolgono la domanda. La Corte di Cassazione conferma la decisione, respingendo il ricorso dell'Agenzia. I giudici chiariscono che la mobilità volontaria costituisce una cessione del contratto di lavoro, che deve mantenere immutati gli elementi essenziali del rapporto, inclusi qualifica e trattamento economico, per evitare dequalificazioni. La firma di un nuovo contratto con inquadramento inferiore non sana la violazione di legge.
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Mobilità volontaria nel pubblico impiego: no al demansionamento
Una lavoratrice, impiegata presso un Comune, è passata all'Agenzia delle Dogane tramite mobilità volontaria nel pubblico impiego. L'amministrazione di destinazione le ha assegnato un inquadramento inferiore (Area II, fascia F3) rispetto a quello spettante in base alla sua posizione di provenienza (Area C, posizione C2). La Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto della dipendente all'inquadramento nella fascia F4, ritenendo applicabili per analogia le tabelle di equiparazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che il passaggio diretto configura una cessione del contratto di lavoro. Questo meccanismo garantisce la conservazione dell'anzianità, della qualifica e del trattamento economico, impedendo dequalificazioni professionali. Vince la lavoratrice.
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Diniego di mobilità volontaria: risarcimento limitato per errore
Un dipendente pubblico ha richiesto il trasferimento tramite mobilità volontaria presso un'altra amministrazione. Il Ministero di appartenenza ha negato il nulla osta con motivazioni generiche. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il diniego, riconoscendo il risarcimento dei danni fino al deposito del ricorso di primo grado. Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, chiedendo l'estensione del risarcimento per i danni successivi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente non ha infatti specificato le norme violate e ha confuso i motivi di impugnazione, rendendo impossibile l'esame del merito. Di conseguenza, la decisione d'appello rimane confermata e il lavoratore perde la possibilità di ottenere un risarcimento maggiore.
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Mobilità volontaria: sì al trasferimento, no al declassamento
Un dipendente pubblico ha ottenuto il trasferimento tramite mobilità volontaria da un Ministero a un altro. Tuttavia, nel nuovo contratto individuale, l'amministrazione di destinazione lo ha inquadrato in un livello professionale ed economico inferiore rispetto a quello precedentemente posseduto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che la mobilità volontaria garantisce la conservazione dei diritti acquisiti, inclusi l'anzianità di servizio e il trattamento economico. Di conseguenza, la clausola del contratto che prevedeva un inquadramento inferiore è nulla per violazione di norme imperative. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello per una nuova decisione.
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Licenziamento per false dichiarazioni: il dipendente perde tutto
Un dipendente pubblico è stato sanzionato con il licenziamento per false dichiarazioni per aver nascosto una condanna penale per peculato durante una domanda di mobilità volontaria. Dopo la conferma del provvedimento in Cassazione, il lavoratore ha proposto un ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale del difensore. Il lavoratore ha quindi presentato un secondo ricorso per revocazione contro questa decisione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile anche questo secondo ricorso. I giudici hanno chiarito che la legge vieta di impugnare per revocazione una decisione già emessa in un precedente giudizio di revocazione e che la mancanza di procura speciale non costituisce un errore di fatto sanabile. Il lavoratore perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare le spese legali.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: addio al ruolo dirigenziale
Una dipendente pubblica, già segretaria comunale transitata per mobilità volontaria presso un Ministero, ha richiesto l'inquadramento nel ruolo dirigenziale dell'ente. Dopo il rigetto nei gradi precedenti, la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, pur senza dimostrare la notifica e l'accettazione da parte del Ministero. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa volontà, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Di conseguenza, il giudizio si è concluso senza una decisione sul merito della pretesa di inquadramento, e la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali tra le parti.
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Mobilità nel pubblico impiego: scontro su stipendio e qualifica
Una lavoratrice pubblica è passata tramite mobilità da un Comune all'Agenzia delle Dogane. L'amministrazione di arrivo l'ha inquadrata nella posizione economica F3 anziché F5, che corrispondeva alla sua precedente posizione D5. La Corte d'Appello ha accolto la richiesta della lavoratrice, riconoscendole il diritto alla posizione F5 e alle differenze retributive. L'Agenzia ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la mobilità nel pubblico impiego impone la conservazione della posizione economica corrispondente a quella di provenienza, senza avanzamenti automatici. La sesta sezione civile della Cassazione, ritenendo la questione di massima importanza, ha deciso di non decidere subito in camera di consiglio. Con ordinanza interlocutoria, ha rimesso la causa alla pubblica udienza della sezione lavoro per un esame più approfondito.
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Anzianità di servizio all’estero: scontro sul lavoro dei medici
Un dirigente medico, laureatosi e specializzatosi in Austria, ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'Università di Vienna ai fini della ricostruzione della carriera in Italia. Dopo l'assunzione a tempo indeterminato nel 2004 presso un'azienda ospedaliera italiana, la professionista ha avviato una causa legale. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che l'equiparazione dei titoli esteri valga solo per l'accesso alla professione e non per l'anzianità. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione legata alla mobilità e alla normativa europea, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rinviando la causa a una pubblica udienza per un esame approfondito.
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Mobilità volontaria: decide il giudice dove lavora il dipendente
Un dipendente pubblico, in servizio presso un'azienda sanitaria toscana, ha promosso un giudizio per ottenere il trasferimento per mobilità volontaria presso un'azienda sanitaria campana. Il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Salerno, il quale ha però sollevato il conflitto davanti alla Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che la competenza territoriale spetta al Tribunale di Arezzo. La mobilità volontaria configura infatti una cessione del contratto e non la nascita di un nuovo rapporto di lavoro. Di conseguenza, si applica la regola del foro speciale del pubblico impiego, che individua come competente il giudice del luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio al momento della domanda.
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Irriducibilità della retribuzione: docente vince il ricorso
Una docente di ruolo della scuola materna è transitata, tramite mobilità volontaria, nei ruoli di una Giunta Regionale. La lavoratrice ha richiesto la conservazione della voce stipendiale "retribuzione professionale docenti", percepita stabilmente presso l'amministrazione di provenienza. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo la voce incompatibile con il nuovo contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, riaffermando il principio di irriducibilità della retribuzione. I giudici hanno stabilito che le voci retributive fisse e continuative devono essere conservate tramite un assegno "ad personam" temporaneamente riassorbibile con i futuri aumenti di inquadramento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Corte d'Appello.
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