Un Individuo, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava la motivazione apparente sulla sua pericolosità sociale. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ribadito che, per le misure di prevenzione, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, non per illogicità della motivazione. La Cassazione ha chiarito che la sottovalutazione di argomenti difensivi, se già considerati dal giudice di appello, non rende la motivazione apparente. L'Individuo è stato condannato alle spese processuali per l'inammissibilità ricorso misure di prevenzione.
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