La Corte di Cassazione risolve un conflitto negativo di competenza tra un Tribunale e una Corte d'Appello, stabilendo che la competenza esecutiva per le misure di prevenzione patrimoniale, come la confisca, spetta al giudice di primo grado che ha emesso il provvedimento originario. Questa regola, chiarisce la Corte, vale anche se la decisione è stata parzialmente modificata in appello. La sentenza ribadisce un principio consolidato, sottolineando l'inapplicabilità delle norme generali sulla competenza esecutiva (art. 665 c.p.p.) a questo specifico settore, data la sua particolare disciplina.
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