L'Autorità giudiziaria italiana ottiene l'estradizione di un cittadino dall'estero per eseguire specifiche condanne. Successivamente, la magistratura avvia un nuovo processo penale per fatti anteriori non inclusi nell'accordo internazionale originario. Il Tribunale revoca la sospensione del nuovo giudizio sul presupposto che l'interessato sia rimasto in Italia oltre quarantacinque giorni dalla scarcerazione, rinunciando tacitamente alla tutela. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della persona estradata. Il mancato allontanamento dal territorio nazionale fa decadere il principio di specialità soltanto se la permanenza costituisce una libera scelta del soggetto. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ignorato impedimenti oggettivi quali la mancanza di documenti validi per l'espatrio, l'obbligo di difendersi in altri procedimenti e la presenza di misure cautelari limitative della libertà. La Suprema Corte annulla quindi l'ordinanza con rinvio.
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