Un detenuto al carcere duro, condannato all'ergastolo per associazione mafiosa, ha richiesto la revoca misura di prevenzione della sorveglianza speciale, pur sospesa, per accedere a lavori di pubblica utilità e volontariato. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza per mancanza di interesse concreto, data l'incompatibilità del regime detentivo. Il condannato ha ricorso in Cassazione adducendo la propria risocializzazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il ricorrente non ha provato la cessazione della pericolosità sociale e ha mutato le argomentazioni rispetto al primo grado. Inoltre, la recente conferma del regime di carcere duro prova la persistenza dei legami con la criminalità organizzata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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