Un cittadino è stato condannato per il mancato versamento della cauzione di cinquemila euro, disposta dal Tribunale nell'ambito di una misura di prevenzione. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo di non aver potuto pagare a causa di gravi difficoltà economiche, analogamente a un coimputato assolto. La Corte di Cassazione ha ritenuto le doglianze sul merito infondate, in quanto l'interessato non ha fornito prove dettagliate sul proprio stato di indigenza. Ciononostante, i giudici di legittimità hanno accertato il decorso del termine quinquennale massimo di prescrizione del reato contravvenzionale. Poiché il ricorso era ammissibile e non emergeva con evidenza l'innocenza dell'imputato nel merito, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione.
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