La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale per due anni nei confronti del Proposto, ritenuto un ricettatore di fiducia di gruppi criminali. La difesa contestava la valutazione della pericolosità sociale generica, sostenendo che i reati passati, unificati dal vincolo della continuazione, e le indagini archiviate non potessero fondare la misura. I giudici hanno rigettato il ricorso, ribadendo l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale. Pertanto, anche i fatti oggetto di archiviazione o di assoluzione possono essere legittimamente valutati dal giudice per ricostruire la personalità del soggetto e confermare la sua pericolosità sociale generica, se inseriti in un quadro indiziario solido e coerente. Il Proposto perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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