La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino sottoposto alla sorveglianza speciale. La difesa contestava la decisione della Corte di Appello, sostenendo che la motivazione sulla persistente pericolosità sociale fosse inesistente a causa dell'uso della tecnica del "copia-incolla". I giudici di legittimità hanno chiarito che, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, categoria in cui rientra unicamente la motivazione inesistente o del tutto apparente. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano comunque analizzato dettagliatamente la pericolosità sociale del soggetto, evidenziando un curriculum criminale ventennale e recenti sanzioni disciplinari. Di conseguenza, l'uso del copia-incolla non ha inficiato la validità del provvedimento, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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