Un'utente contesta la richiesta di pagamento di un conguaglio retroattivo sulle bollette idriche per consumi risalenti al periodo 2005-2011, fatturati solo nel 2016-2017. I giudici di merito le danno ragione, ritenendo la richiesta illegittima per violazione del principio di irretroattività. La Corte di Cassazione, però, ribalta la decisione. Stabilisce che il conguaglio è legittimo se serve a recuperare costi già previsti dal sistema tariffario dell'epoca, anche se liquidati solo in seguito a nuove delibere. Il caso torna quindi al Tribunale per una nuova valutazione. La vittoria va, per ora, all'Azienda fornitrice del servizio idrico.
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