Un utente contesta una fattura per conguagli servizio idrico emessa dal gestore, ritenendola illegittima. I giudici di merito gli danno ragione, sostenendo che il gestore non ha provato la presenza di costi imprevisti e che le tariffe non possono essere retroattive. La Corte di Cassazione, invece, accoglie il ricorso del gestore. Richiamando una decisione delle Sezioni Unite, la Corte stabilisce che i conguagli del servizio idrico non richiedono la prova di costi imprevedibili, ma rappresentano un semplice recupero posticipato di somme calcolate secondo il metodo tariffario normalizzato. Di conseguenza, la sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame.
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