Un consumatore ha contestato i conguagli regolatori richiesti da una società idrica per consumi risalenti a diversi anni prima. I tribunali di primo e secondo grado hanno dato ragione al consumatore, ritenendo illegittima l'applicazione retroattiva di nuove tariffe. La questione è giunta alla Corte di Cassazione che, riconoscendo la complessità e l'importanza del tema, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Invece di decidere il caso, ha rinviato la causa a una pubblica udienza per stabilire un principio di diritto definitivo sulla legittimità dei conguagli regolatori, bilanciando il recupero dei costi del servizio e la tutela dei consumatori.
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