Un pensionato, riconosciuto come vittima del dovere, ha richiesto il rimborso dell'IRPEF versata sulla propria pensione per gli anni dal 2012 al 2016, invocando l'equiparazione fiscale alle vittime del terrorismo. A seguito del silenzio rifiuto dell'amministrazione, i giudici di merito avevano accolto la richiesta per gli anni dal 2013 al 2016. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che l'esenzione fiscale decorre tassativamente dal 1° gennaio 2017, come previsto espressamente dalla legge di stabilità del 2017. Di conseguenza, non è possibile ottenere il rimborso IRPEF vittime del dovere per i periodi precedenti a tale data, poiché la norma non ha efficacia retroattiva.
Continua »