La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37165/2024, ha stabilito che la vendita di prodotti con un marchio CE contraffatto non integra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), bensì quello di frode in commercio (art. 515 c.p.). La Corte ha chiarito che il marchio CE non è un segno distintivo del prodotto, ma un'attestazione di conformità a standard di sicurezza. Di conseguenza, ha riqualificato il reato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello per la sola rideterminazione della pena, dichiarando irrevocabile l'accertamento di responsabilità anche per il connesso reato di ricettazione.
Continua »