Una società, a seguito di una scissione, cede a una nuova entità i marchi contenenti il proprio nome patronimico, stipulando poi un contratto per riutilizzarli in licenza. La nuova società sostiene che la licenziataria abbia così perso il diritto originario sulla propria denominazione. La Cassazione ha chiarito che il **trasferimento della denominazione sociale** non è mai implicito nella cessione di un marchio. La denominazione sociale identifica il soggetto giuridico ed è un diritto indisponibile, separato dal marchio che identifica i servizi. L'uso del nome nella denominazione sociale non deriva dal contratto di licenza del marchio, ma da un diritto autonomo e preesistente. La Corte ha quindi dato ragione alla società originaria, annullando la precedente decisione.
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