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Magistrato Di Sorveglianza — Anno 2022

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192 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Magistrato Di Sorveglianza

Provvedimenti

Colloqui in videochiamata per detenuti: il sì anche al 41-bis
Un detenuto sottoposto al regime differenziato del 41-bis ha richiesto di poter svolgere i colloqui mensili con i propri familiari tramite Skype, a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalla pandemia da Covid-19. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ma l'Amministrazione penitenziaria ha proposto ricorso, ritenendo che tale modalità non costituisse un diritto e presentasse rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i colloqui in videochiamata per detenuti rappresentano un'estensione del fondamentale diritto ai rapporti familiari, applicabile anche al regime speciale. La Corte ha chiarito che la sicurezza è garantita dall'uso di reti protette e dalla vigilanza del personale, rendendo illegittimo il divieto assoluto in presenza di oggettive impossibilità di svolgere i colloqui di persona.
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Colloqui in videochiamata per detenuti: sì anche al 41-bis
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza che consentiva a un detenuto in regime di massima sicurezza (41-bis) di svolgere i colloqui mensili con i familiari a distanza durante l'emergenza Covid-19. L'Amministrazione sosteneva che i colloqui in videochiamata per detenuti in regime differenziato non fossero un diritto e presentassero rischi per la sicurezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il diritto a mantenere i rapporti affettivi è fondamentale e di rango costituzionale. Nei casi di assoluta impossibilità di svolgere incontri in presenza, come durante la pandemia, i colloqui in videochiamata per detenuti devono essere garantiti anche a chi è sottoposto al regime speciale, poiché i sistemi informatici protetti dell'amministrazione e i controlli da remoto escludono pericoli per la sicurezza pubblica.
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Provvedimento interlocutorio: no al ricorso in Cassazione
Il Condannato ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Magistrato di sorveglianza che ha rigettato la richiesta provvisoria di affidamento in prova al servizio sociale, trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il rifiuto della misura alternativa d'urgenza costituisce un provvedimento interlocutorio, privo di natura definitiva e quindi non autonomamente impugnabile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Differimento dell’esecuzione della pena: no al ricorso anticipato
Il Condannato ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza urgente del Magistrato di sorveglianza che rigettava una questione di legittimità costituzionale e riguardava il differimento dell'esecuzione della pena in forma di detenzione domiciliare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che i provvedimenti provvisori e urgenti emessi dal Magistrato di sorveglianza hanno natura meramente interlocutoria. Essi servono solo a evitare gravi pregiudizi in attesa della decisione definitiva, che spetta invece al Tribunale di sorveglianza. Di conseguenza, contro tali atti provvisori non è ammesso il ricorso diretto in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Revoca della libertà controllata: scontro tra giudici risolto
Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca della libertà controllata precedentemente concessa a un condannato in sostituzione di una pena detentiva. Il destinatario del provvedimento ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la competenza a decidere spettasse al giudice dell'esecuzione e non al Tribunale di Sorveglianza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la competenza esclusiva in materia di revoca e conversione delle sanzioni sostitutive spetta al magistrato di sorveglianza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
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Detenzione inumana o degradante: risarcimento anche se non continua
Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto la richiesta di risarcimento per detenzione inumana o degradante presentata da un detenuto, ritenendo che i periodi di carcerazione (2003-2009 e 2010-2012) non fossero continui a causa di un periodo di libertà intermedio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del detenuto. I giudici di legittimità hanno stabilito che, in presenza di un unico decreto di cumulo per reati commessi prima dell'inizio della carcerazione, il rapporto esecutivo deve considerarsi unitario. Di conseguenza, la mancanza di continuità temporale tra i periodi di detenzione non impedisce la valutazione della domanda di risarcimento (sotto forma di riduzione della pena o indennizzo pecuniario), la cui competenza spetta sempre alla magistratura di sorveglianza se il soggetto è detenuto al momento della domanda. La decisione è stata annullata con rinvio.
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Reclamo al tribunale di sorveglianza: salvo il ricorso errato
Il Detenuto ha presentato ricorso per cassazione contro un provvedimento disciplinare emesso dal Magistrato di Sorveglianza. La Corte di Cassazione ha chiarito che non è possibile impugnare direttamente in Cassazione tale decisione. La legge prevede infatti che il primo passo sia il reclamo al tribunale di sorveglianza entro quindici giorni. Tuttavia, applicando il principio di conservazione degli atti, la Suprema Corte non ha rigettato la richiesta, ma ha riqualificato l'atto erroneo. Il ricorso è stato quindi convertito d'ufficio in reclamo e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per la decisione di merito. Il Detenuto evita così la decadenza e ottiene l'esame del suo caso da parte del giudice competente.
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Permanenza all’aria aperta: negarla al 41-bis è illegittimo
Il Ministero della Giustizia ha contestato la decisione che imponeva di garantire a un detenuto in regime speciale due ore giornaliere di permanenza all'aria aperta, senza potervi computare l'ora di socialità trascorsa al chiuso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, stabilendo che la permanenza all'aria aperta e la socialità rispondono a finalità diverse: la prima tutela la salute psicofisica, la seconda favorisce le relazioni. Di conseguenza, le due ore di aria aperta costituiscono un limite minimo invalicabile per i detenuti al 41-bis, riducibile solo per eccezionali motivi di sicurezza e non tramite circolari amministrative generali. Vince il detenuto, che ha diritto a fruire separatamente di entrambe le attività.
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Permanenza all’aria aperta: no ai tagli per la socialità
Il Ministero della Giustizia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che garantiva a un detenuto in regime speciale due ore di permanenza all'aria aperta, escludendo dal computo l'ora di socialità trascorsa in locali interni. Il Ministero sosteneva che le attività fuori dalla cella non potessero superare complessivamente le due ore giornaliere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la permanenza all'aria aperta (volta a tutelare la salute psicofisica) e la socialità (volta a soddisfare esigenze relazionali) sono diritti distinti con finalità diverse. Pertanto, l'amministrazione penitenziaria non può arbitrariamente ridurre l'ora d'aria per sostituirla con attività al chiuso, a meno che non sussistano eccezionali e documentati motivi di sicurezza individuali. Vince il detenuto, che mantiene il diritto a fruire separatamente di entrambe le tutele.
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Videochiamate per detenuti al 41-bis: la Cassazione dice sì
Un detenuto sottoposto al regime di massima sicurezza ha richiesto di poter svolgere colloqui con i propri familiari tramite videochiamata a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte durante l'emergenza sanitaria da COVID-19. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta, ma il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso in Cassazione, ritenendo che tale modalità non fosse consentita per motivi di sicurezza. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la legittimità delle videochiamate per detenuti al 41-bis qualora vi sia un'impossibilità oggettiva di effettuare colloqui in presenza. La Corte ha chiarito che l'uso della rete intranet sicura dell'amministrazione carceraria, unito al controllo visivo e acustico della polizia penitenziaria, garantisce pienamente le esigenze di sicurezza, evitando il rischio di comunicazioni illecite con l'esterno e tutelando al contempo il diritto fondamentale ai rapporti familiari.
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Prescrizione della pena pecuniaria: scontro tra giudici risolto
Il caso nasce dal mancato pagamento di una multa inflitta a un cittadino. Il Magistrato di sorveglianza, incaricato di convertire la sanzione in una misura restrittiva, rileva la possibile prescrizione della pena pecuniaria e restituisce gli atti al Pubblico Ministero. Il Giudice dell'esecuzione nega la prescrizione e solleva un conflitto di competenza, ritenendo che spettasse al Magistrato di sorveglianza decidere. La Corte di Cassazione dichiara insussistente il conflitto. La Corte chiarisce che spetta solo al Giudice dell'esecuzione dichiarare in via principale la prescrizione della pena pecuniaria, mentre il Magistrato di sorveglianza può solo rilevarla in via provvisoria per sospendere la conversione. Di conseguenza, gli atti tornano al Magistrato di sorveglianza per la ripresa del procedimento di conversione della sanzione.
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Censura della corrispondenza: sicurezza batte difesa in carcere
Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato il blocco di una lettera indirizzata a un detenuto poiché priva dell'indicazione del mittente. Il detenuto ha proposto ricorso lamentando la violazione del diritto di difesa, poiché non gli erano stati comunicati né il mittente né il contenuto del testo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la censura della corrispondenza è legittima in questo caso: una lettera anonima costituisce di per sé un pericolo per l'ordine e la sicurezza della struttura carceraria. Di conseguenza, l'amministrazione non è tenuta a rivelare il contenuto del messaggio né a consegnarlo, prevalendo l'esigenza di sicurezza interna sulla riservatezza e sulla difesa del destinatario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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