Un condannato in espiazione della pena del lavoro sostitutivo di pubblica utilità ha presentato richiesta per ottenere la liberazione anticipata. Il Magistrato di Sorveglianza si è dichiarato incompetente, sostenendo la centralità del giudice dell'esecuzione che aveva emesso la sentenza. Di contro, il Giudice per le Indagini Preliminari ha sollevato conflitto negativo di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione, evidenziando come la legge attribuisca la decisione sui benefici penitenziari unicamente alla magistratura di sorveglianza. La Corte Suprema ha risolto lo stallo processuale, confermando che l'istanza di liberazione anticipata spetta unicamente alla competenza funzionale del Magistrato di Sorveglianza, indipendentemente dalla natura della sanzione sostitutiva.
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