Un cacciatore senza licenza viene sorpreso dalla polizia provinciale in un campo agricolo privato non recintato, di prima mattina, con un fucile, munizioni e cani da caccia già liberati. L'uomo si difende sostenendo che il terreno privato non fosse un luogo aperto al pubblico e che la sua condotta fosse solo preparatoria. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano la condanna per porto abusivo d'armi e tentato furto di fauna selvatica. Il campo, non essendo recintato, è considerato aperto al pubblico poiché accessibile a chiunque. Inoltre, la presenza di tutti gli strumenti necessari alla caccia in un orario idoneo dimostra l'univocità degli atti diretti a commettere il reato, interrotto solo dall'arrivo delle forze dell'ordine. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Continua »