Un Lavoratore, condannato per resistenza, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità a un pubblico ufficiale, ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. I primi due motivi, riguardanti la presunta nullità dell'elezione di domicilio, erano una mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dai giudici precedenti. I successivi motivi chiedevano una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito non spettante alla Corte di Cassazione. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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