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Lodo Arbitrale

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452 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Cessione di quote sociali: quando la Cassazione blinda i fatti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due società e dai rispettivi soci in merito a una complessa controversia derivante da un contratto di cessione di quote sociali. La disputa, originata da contestazioni sullo stato patrimoniale e manutentivo della società ceduta, era stata inizialmente decisa da un lodo arbitrale e poi impugnata davanti alla Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'interpretazione delle clausole contrattuali e la valutazione delle prove sull'effettivo danno patrimoniale costituiscono accertamenti di fatto riservati esclusivamente ai giudici di merito. Di conseguenza, la Cassazione non può riesaminare tali elementi se la motivazione della sentenza impugnata risulta logica e coerente. Entrambe le parti vedono respinti i propri ricorsi, con compensazione delle spese di giudizio.
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Compenso degli arbitri: paga l’azienda ma il dipendente rimborsa
Un Arbitro, nominato da un Lavoratore in un collegio arbitrale per impugnare una sanzione disciplinare contro l'Azienda, ha richiesto il pagamento delle proprie competenze. L'Azienda ha chiamato in causa il Lavoratore per essere tenuta indenne. La Corte di Cassazione ha chiarito le regole sul compenso degli arbitri. Ha stabilito che la controversia sulle sanzioni disciplinari ha valore indeterminabile. Tuttavia, ha accolto il ricorso dell'Azienda riducendo l'importo dovuto: all'arbitro spetta solo il compenso per la decisione e non le tariffe per l'assistenza legale, estranee al suo ruolo. L'Azienda deve pagare il compenso ridotto all'Arbitro, ma il Lavoratore deve rimborsarle il 50% di tale somma in via di regresso, poiché l'obbligo di pagamento grava su entrambe le parti in solido.
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Compenso degli arbitri: va pagato anche senza decisione di merito
I committenti di un arbitrato si sono opposti al pagamento del compenso degli arbitri che avevano deciso la loro controversia societaria. Gli arbitri avevano dichiarato inefficace la convenzione arbitrale, ma i committenti ritenevano che, non essendoci stata una decisione sul merito, il compenso non fosse dovuto o dovesse essere ridotto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei committenti, confermando che il diritto al compenso degli arbitri sorge per il solo fatto di aver svolto l'incarico. Inoltre, il valore della causa per calcolare le tariffe si determina in base alla richiesta iniziale (petitum) e non in base a quanto deciso (decisum). Gli arbitri hanno quindi diritto all'intero compenso liquidato.
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Clausola compromissoria: Ente Pubblico perde e paga 40mila €
Un Ente Pubblico ha affidato a un'Impresa la progettazione e la costruzione di una strada. Il contratto conteneva una clausola compromissoria per risolvere le liti tramite arbitrato. Insorta una controversia sulle riserve e sulle sospensioni dei lavori, il collegio arbitrale ha parzialmente accolto le richieste risarcitorie dell'Impresa. L'Ente Pubblico ha impugnato la decisione lamentando l'irregolare nomina degli arbitri e la nullità della clausola. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che i vizi sulla nomina degli arbitri vanno eccepiti subito durante l'arbitrato e che il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo le clausole contestate.
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Clausola compromissoria nulla: la banca perde contro la società
Una banca ha concesso in locazione finanziaria un immobile a una società. A seguito del mancato pagamento dei canoni, la banca ha avviato un arbitrato per ottenere la restituzione del bene, basandosi su una clausola del contratto. La società ha impugnato la decisione degli arbitri, sostenendo che la clausola compromissoria non fosse stata validamente approvata per iscritto. La Corte d'Appello prima e la Corte di Cassazione poi hanno dato ragione alla società. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca, confermando che la clausola compromissoria inserita in un contratto per adesione richiede una firma di approvazione specifica e chiara. Un richiamo cumulativo e generico a un intero articolo contenente disposizioni diverse non è sufficiente a garantire la consapevolezza del contraente debole, rendendo nulla la clausola stessa.
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Indennità di avviamento commerciale: ricalcolo se il canone cala
Un locatore ha avviato un arbitrato contro il conduttore per ottenere il rilascio di un immobile commerciale. Il conduttore ha richiesto l'indennità di avviamento commerciale e la restituzione di somme pagate in eccedenza per rivalutazioni ISTAT. L'arbitro ha quantificato le somme compensando i debiti reciproci. Il locatore ha impugnato la decisione, sostenendo che l'indennità di avviamento commerciale fosse stata calcolata erroneamente sull'ultimo canone comprensivo degli aumenti ISTAT illegittimi. La Corte d'Appello ha rigettato l'impugnazione senza motivare su questo punto specifico. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del locatore, stabilendo che la totale mancanza di motivazione su un aspetto decisivo per il calcolo dell'indennità rende nulla la sentenza. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Clausola compromissoria: l’accordo batte il cambio di legge
Un'Impresa e un'Azienda committente stipulano un contratto di appalto nel 1987 per lavori autostradali, inserendo una clausola compromissoria che richiama il Capitolato Generale del 1962 per un arbitrato a cinque membri. Successive modifiche di legge abrogano tale capitolato e introducono l'arbitrato a tre membri. Nel corso del giudizio arbitrale, l'Azienda accetta la nomina del Presidente per un collegio a tre membri, ma poi eccepisce l'incompetenza degli arbitri. La Corte d'Appello dichiara nullo il lodo per violazione dell'autonomia privata. La Cassazione accoglie il ricorso dell'Impresa, stabilendo che l'accordo delle parti sulla nomina del Presidente in un collegio a tre membri costituisce una valida modifica della clausola compromissoria originaria. La Corte d'Appello è incorsa in ultrapetizione decidendo d'ufficio su una nullità sanata dal comportamento delle parti.
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Clausola compromissoria: l’accordo privato batte la legge
Un'impresa appaltatrice ha avviato un arbitrato contro la committente per ottenere il risarcimento dei danni legati alla costruzione di un viadotto autostradale. Il contratto originario prevedeva una clausola compromissoria con un collegio di cinque membri. Successivamente, le parti si sono accordate per nominare un collegio di tre membri, adeguandosi alle nuove leggi. La Corte d'Appello ha annullato il lodo favorevole all'impresa, ritenendo nulla la clausola per violazione della composizione originaria. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'impresa: le parti, concordando la nuova nomina, hanno validamente modificato la clausola compromissoria per mutuo consenso. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Clausola compromissoria: l’accordo delle parti salva l’arbitrato
Un'impresa di costruzioni ha avviato un arbitrato contro la società committente per ottenere il risarcimento dei danni legati a un appalto autostradale. Il contratto originario conteneva una clausola compromissoria che prevedeva un collegio arbitrale a cinque membri. Successivamente, le parti si sono accordate per nominare un collegio a tre membri, adeguandosi alle riforme di legge. La Corte d'Appello ha annullato il lodo favorevole all'impresa, ritenendo nulla la clausola compromissoria per il mutamento della composizione del collegio. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'accordo tra le parti per la nomina del presidente a tre membri ha modificato validamente la clausola originaria. Di conseguenza, la Cassazione ha accolto il ricorso dell'impresa, cassando la sentenza d'appello con rinvio.
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Cancellazione dal registro delle imprese: forma contro realtà
Una società di capitali ha impugnato la dichiarazione di fallimento, sostenendo di aver cessato l'attività commerciale nel 2009, molto prima della formale cancellazione dal registro delle imprese avvenuta nel 2015. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento decorre esclusivamente dalla data ufficiale di cancellazione dal registro delle imprese. L'effettiva cessazione anticipata dell'attività non ha alcun rilievo a favore della società. Inoltre, la Suprema Corte ha confermato la validità del credito di circa due milioni di euro vantato da una società creditrice estera, basato su un lodo arbitrale straniero reso esecutivo in Italia, quale prova evidente dello stato di insolvenza della debitrice.
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Lodo arbitrale milionario: il bivio tra decadenza e verità
Una società pubblica ha richiesto un ingente pagamento a un Ministero basandosi su un lodo arbitrale del 1993. Il Ministero si è opposto, sostenendo che il lodo avesse perso efficacia. La Corte d'Appello ha accolto l'opposizione a causa della mancata riassunzione del giudizio dopo una precedente decisione della Cassazione. La società ha quindi fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, rilevando la complessità e la novità delle questioni giuridiche relative alla produzione di prove tardive e alla perdita di efficacia del lodo arbitrale per mancata riassunzione, ha deciso di non decidere subito, ma di rinviare la causa a una pubblica udienza per un esame più approfondito.
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Impugnazione del lodo arbitrale: i limiti del ricorso
Una società agricola semplice e i suoi soci hanno proposto l'impugnazione del lodo arbitrale che li condannava a pagare un debito a un consorzio di tutela. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Una delle ricorrenti non aveva partecipato ai precedenti gradi di giudizio, risultando priva di legittimazione ad agire. Gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti inammissibili perché proponevano questioni nuove mai sollevate prima o perché privi di specificità. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese di giudizio.
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Impugnazione del lodo arbitrale: quando il giudice non può rifare il processo
La Società Acquirente ha acquistato quote di maggioranza di due società fiduciarie dai Venditori. Successivamente, ha chiesto una riduzione del prezzo a causa della perdita di clienti. Un lodo arbitrale ha accolto la richiesta. I Venditori hanno proposto l'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d'Appello, che ha annullato la decisione degli arbitri riesaminando i fatti di causa. La Cassazione ha accolto il ricorso della Società Acquirente, stabilendo che il giudice dell'impugnazione non può compiere accertamenti di fatto nella fase rescindente, ma deve limitarsi a verificare la sussistenza dei vizi di nullità del lodo. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Rinuncia al ricorso in Cassazione: stop alla lite tra soci
Una disputa tra diverse Aziende Agricole e una Cooperativa Agricola in liquidazione, nata dall'inadempimento degli obblighi di conferimento dei prodotti, è giunta davanti alla Corte di Cassazione dopo una decisione arbitrale sfavorevole ai soci. Tuttavia, prima che i giudici potessero esprimersi sul merito, le Aziende Agricole hanno presentato una formale rinuncia al ricorso in Cassazione, regolarmente accettata dalla controparte. La Suprema Corte ha preso atto di questa volontà e ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza disporre alcuna condanna alle spese di lite.
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Impugnazione del lodo arbitrale: no a nuovi sconti in Cassazione
Un committente e un appaltatore si scontrano sul pagamento del saldo per lavori edili. L'appaltatore esige il saldo, mentre il committente lamenta vizi e ritardi. Il collegio arbitrale riduce la somma dovuta per i vizi ma nega i danni da ritardo. Il committente propone l'impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d'Appello, che la respinge. Successivamente, il committente ricorre in Cassazione riproponendo le medesime contestazioni di fatto. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la Cassazione non può rivalutare i fatti o riesaminare direttamente il lodo, ma deve solo verificare la correttezza della sentenza d'appello. Il committente perde definitivamente la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Opposizione all’esecuzione: il pagamento preventivo non salva
Un condòmino propone opposizione all'esecuzione contro il precetto notificato da una società creditrice, che agiva in base a un lodo arbitrale per riscuotere la quota di debito condominiale. Il condòmino sostiene di aver già pagato la propria quota prima della pronuncia del lodo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che i fatti estintivi del debito avvenuti prima della formazione del titolo esecutivo giudiziale devono essere fatti valere esclusivamente nel giudizio di merito e non possono essere sollevati nella fase esecutiva. Il condòmino perde la causa ed è condannato a pagare le spese legali.
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Arbitrato societario: quando l’errore di diritto non basta
I soci di minoranza di una società hanno contestato il rapporto di concambio stabilito per una fusione, avviando un arbitrato societario per chiedere il risarcimento dei danni. Dopo la decisione degli arbitri, i soci hanno impugnato il lodo davanti alla Corte d'Appello lamentando errori nell'applicazione della legge. I giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile l'impugnazione, decisione confermata dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che l'impugnazione del lodo per errori di diritto è ammessa solo se la contestazione della validità delle delibere assembleari costituisce il motivo principale dell'azione (la causa petendi) e non una questione sollevata in via incidentale. Il ricorso dei soci è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali.
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Decadenza convenzionale: firma nulla ma il rimborso sfuma
Gli Investitori hanno chiesto la restituzione di circa quarantacinquemila euro per le perdite causate da operazioni finanziarie non autorizzate, eseguite da un intermediario sprovvisto di valida procura. Il collegio arbitrale e la Corte d'Appello hanno rigettato la domanda applicando la decadenza convenzionale. Il contratto prevedeva infatti un termine di quaranta giorni dalla ricezione delle note informative per sollevare contestazioni, termine che gli investitori hanno lasciato scadere. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso degli investitori. I giudici hanno chiarito che la decadenza stabilita nel contratto impedisce qualsiasi contestazione tardiva, anche se basata sulla nullità della procura del rappresentante. Gli investitori sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Cancellazione della società dal registro delle imprese e soci
Una società di persone, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, ha impugnato insieme ai suoi ex soci un lodo arbitrale favorevole a un'azienda creditrice. La Corte di Cassazione ha confermato che la cancellazione determina l'estinzione immediata dell'ente, facendogli perdere la capacità di stare in giudizio. Di conseguenza, il ricorso presentato a nome della società estinta è inammissibile e l'avvocato che ha firmato il mandato risponde personalmente delle spese processuali. Inoltre, i singoli soci non possono far valere in giudizio i crediti incerti o non liquidati della società cancellata, poiché la chiusura della liquidazione senza l'esazione di tali somme equivale a una rinuncia tacita. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso dei soci e dichiarato inammissibile quello della società, condannando i ricorrenti e il loro difensore al pagamento delle spese.
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Clausola compromissoria: la rinuncia degli arbitri non la annulla
Una Pubblica Amministrazione e un'Impresa Appaltatrice stipulano un contratto d'appalto contenente una clausola compromissoria. Dopo il completamento dei lavori, l'impresa avvia un arbitrato. Il primo collegio arbitrale rinuncia all'incarico poiché le parti non versano l'anticipo delle spese. L'impresa avvia quindi un secondo arbitrato, ottenendo la condanna dell'ente pubblico al pagamento di oltre 960.000 euro. La Pubblica Amministrazione impugna il lodo, sostenendo che la rinuncia dei primi arbitri avesse estinto l'efficacia della clausola compromissoria. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che la pronuncia di mero rito per mancato pagamento dell'anticipo non estingue la clausola compromissoria nell'arbitrato rituale. L'ente pubblico perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali.
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