Una società di persone, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, ha impugnato insieme ai suoi ex soci un lodo arbitrale favorevole a un'azienda creditrice. La Corte di Cassazione ha confermato che la cancellazione determina l'estinzione immediata dell'ente, facendogli perdere la capacità di stare in giudizio. Di conseguenza, il ricorso presentato a nome della società estinta è inammissibile e l'avvocato che ha firmato il mandato risponde personalmente delle spese processuali. Inoltre, i singoli soci non possono far valere in giudizio i crediti incerti o non liquidati della società cancellata, poiché la chiusura della liquidazione senza l'esazione di tali somme equivale a una rinuncia tacita. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso dei soci e dichiarato inammissibile quello della società, condannando i ricorrenti e il loro difensore al pagamento delle spese.
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