La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una società in nome collettivo dove una socia, 'La Socia Amministratrice', non partecipava attivamente alla gestione, lasciando tutto all'altra, 'La Socia Recedente'. Quest'ultima, dopo anni di tolleranza e senza preavvisi formali, ha esercitato il suo diritto di **recesso del socio per giusta causa**. Le socie inadempienti hanno contestato il recesso, sostenendo la violazione del principio di buona fede per la mancata contestazione preventiva. La Cassazione ha confermato che la tolleranza e l'assenza di una messa in mora non impediscono il recesso per giusta causa, poiché il diritto è potestativo e non richiede sollecitazioni formali all'altro socio inadempiente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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