La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per detenzione e spaccio in concorso di cinquantadue grammi di cocaina, suddivisa in trecento dosi. I ricorrenti chiedevano la riqualificazione del reato nella fattispecie di lieve entità dello spaccio e, per uno di essi, il riconoscimento della minima partecipazione. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, sottolineando che l'ingente quantitativo di droga, il confezionamento pronto per lo smercio, la diversità della sostanza e l'accordo preventivo tra i soggetti escludono categoricamente la lieve entità dello spaccio. Di conseguenza, i ricorsi sono stati respinti con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Continua »