Il Condannato ha richiesto la rideterminazione della pena per due condanne definitive per rapina aggravata, invocando l'attenuante della rapina di lieve entità introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 86/2024. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rapina di lieve entità non può essere riconosciuta quando le modalità dell'azione rivelano una gravità intrinseca. Nel primo caso, il reato era stato commesso di notte da più persone simulate armate per costringere la vittima a un prelievo. Nel secondo caso, l'autore ha agito di notte con un coltello da cucina, violando una misura cautelare. Nonostante il modesto valore economico sottratto, la gravità complessiva delle condotte esclude l'attenuante. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro.
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