L'Imputato è stato condannato per il reato di lieve entità dello spaccio di sostanze stupefacenti per la detenzione di 1,13 grammi di marijuana. I giudici di merito hanno inflitto la pena di quattro mesi di reclusione e seicento euro di multa, concedendo le attenuanti generiche. L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un'eccessiva severità della pena, ritenendo che l'esclusione della recidiva imponesse l'applicazione del minimo edittale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che i precedenti penali giustificano lo scostamento dal minimo della pena ex art. 133 c.p., anche quando viene esclusa la recidiva, poiché quest'ultima riguarda unicamente la pericolosità sociale. L'Imputato deve pagare le spese del processo e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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